Migliorare le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Il mondo del lavoro negli ultimi anni è diventato sempre più competitivo, ma non solo il rapido cambiamento dei processi lavorativi e la digitalizzazione hanno reso necessario l’aggiornamento costante di chi lavora. L’esperienza professionale, una volta un bene proprio di ogni lavoratore e lavoratrice, oggi non ha più il valore che le veniva riconosciuto.

Una delle categorie che maggiormente ha subito le conseguenze di questa trasformazione sono i disoccupati con un’età superiore ai 50 anni, per i quale oltretutto il datore di lavoro è tenuto a finanziare in maniera superiore ai contributi pensionistici.

Il risultato è che le persone con un’età superiore ai 50 anni, se finiscono in disoccupazione, fanno più fatica a trovare un nuovo posto di lavoro.

Secondo i dati SECO sulla disoccupazione, dal 1993 ad oggi i disoccupati anziani sono più che raddoppiati passando dal 14.8% al 33.6% del totale dei disoccupati.

A livello federale la situazione è drammatica. I disoccupati dai 50 ai 64 anni sono passati da 40’890 (maggio 2020) a 42’959 nel maggio di quest’anno, con un aumento della percentuale di circa 3.1%.

I disoccupati di lunga durata (ovvero in disoccupazione per oltre 1 anno) a livello federale sono passati da 18’771 unità (maggio 2020) a 34’528 (maggio 2021). Ciò corrisponde a un rappoddio.

Terminate le indennità disoccupazione, la persona anziana senza lavoro si trova costretta a chiedere l’assistenza, ma prima di poter averne diritto deve erodere completamente i suoi risparmi e nel caso possedesse un’abitazione propria vendere la casa, rischiando anche di intaccare negli anni immediatamente precedenti al pensionamento i piani pensionistici costruiti nel corso della propria vita lavorativa.

La sua situazione economica verrebbe completamente compromessa con conseguenze sulla sua vita e quella dei suoi famigliari sia prima, che dopo il diritto all’AVS e alla pensione.

Per evitare che questo capiti alle persone con età superiore ai 60 anni il Parlamento ha votato le Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani entrate in vigore il primo luglio 2021 (“rendita ponte”).

Possono ricevere le prestazioni transitorie le persone che:

  • esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione nel mese in cui compiono i 60 anni di età o successivamente;
  • sono stati assicurati all’AVS svizzera per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e hanno conseguito un determinato reddito da attività lucrativa;
  • dispongono di una sostanza non superiore a 50 000 franchi (persone sole) o 100 000 franchi (coppie sposate), senza tener conto delle abitazioni ad uso proprio;

Gli aiuti riconosciuti sono allineati con quelli delle Prestazioni Complementari AVS/AI: il fabbisogno riconosciuto è di 19’610 franchi annui per le persone sole e di 29’415 franchi per le coppie, a cui si aggiungono i costi per l’affitto e i premi cassa malati.

Durante il periodo in cui riceve la prestazione il beneficiario dovrà comunque continuare ad essere iscritto all’Ufficio Regionale di Collocamento e continuare la ricerca di un posto di lavoro, partecipando alle misure attive e facendo capo al coaching per disoccupati anziani di lunga durata.

Il costo netto della nuova prestazione sociale corrisponde, senza considerare l’effetto dovuta alla sostanza, alla differenza tra le spese di assistenza, che in ogni caso ci sarebbero per i beneficiari del Prestazione ponte, e la nuova prestazione.

Visto che la differenza principale è l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, questo corrisponde per le persone sole a 7’646 franchi, mentre per le coppie corrisponde a 11’115 franchi.

A livello svizzero il costo a regime si aggirerà attorno ai 150 milioni di franchi. Se facciamo un paragone in base al numero di abitanti il costo causato dai beneficiari del nostro Cantone si aggira attorno ai 6.5 milioni.

Questa prestazione ha un effetto soglia basato sulla finestra temporale entro cui è scaduto il diritto alla disoccupazione del richiedente, con effetti particolermente discriminanti tra persone della stessa età con lo stesso reddito disponibile.

A titolo di esempio se a una persona di 59 anni scade il diritto alla disoccupazione il giorno prima del suo compleanno, questa persona non avrà diritto alle prestazioni nemmeno una volta compiuti i 60 anni e dovrà chiedere l’assistenza fino all’età AVS, mentre invece ne ha diritto una persona il termine cui termine quadro scade il giorno del compleanno. E questo a parità di età, a parità di contributi versati e a parità di reddito disponibile.

Considerato il fatto che l’estrema difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro è una realtà anche per le persone con un età inferiore ai 58 anni, con questa iniziativa parlamentare generica proponiamo che il Cantone si doti di una propria Prestazione transitoria per i disoccupati anziani, che parta dai 55 anni e che abbia gli stessi criteri di accesso della prestazione federale.

Il nercato del lavoro nel nostro Cantone è particolarmente sotto pressione rispetto al resto della Svizzera e questo si ripercuote anche sui lavoratori anziani, che subiscono il fenomeno edlla sostituzione.

Sicuramente abbiamo già delle importanti misure cantonali di reinserimento previste dalla Riloc: Assegno di inserimento professionale (AIP) previsto dalla L-rilocc, il sostegno all’assunzione di persone disoccupate con età maggiore o uguale a 55 anni previsto dalla L-rilocc e la misura di sostegno transitoria per i disoccupati over 50, ma crediamo anche che non tutte le persone sopra i 55 anni riescano a ritrovare un collocamento.

Per questo sulla base di quanto sopra chiediamo che il nostro Cantone si doti di una legge propria, che riprenda i criteri della Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani anticipandone il diritto all’età di 55 anni.

Principi generali dell’iniziativa generica nuovamente

Le prestazioni transitorie sono tese a garantire la copertura del fabbisogno vitale delle persone che hanno perso il lavoro prima di raggiungere l’età di pensionamento, fino al momento in cui possono riscuotere la rendita di vecchiaia. Si tratta di prestazioni in funzione del bisogno, che vengono calcolate analogamente alle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o all’assicurazione invalidità (AI). I disoccupati che hanno esaurito il diritto all’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo i 55 anni e non riescono a conseguire un reddito sufficiente possono ricevere prestazioni transitorie fino al pensionamento. Queste prestazioni, finanziate e versate dal Cantone, constano della prestazione transitoria annua, che viene versata mensilmente, e del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.

Possono ricevere le prestazioni transitorie le persone che:

  • esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione nel mese in cui compiono i 55 anni di età o successivamente;
  • sono stati assicurati all’AVS svizzera per almeno 15 anni e hanno conseguito un determinato reddito da attività lucrativa;
  • dispongono di una sostanza non superiore a 50 000 franchi (persone sole) o 100 000 franchi (coppie sposate), senza tener conto delle abitazioni ad uso proprio;
  • sono domiciliate e dimorano abitualmente in Svizzera o in uno Stato dell’UE2 o dell’AELS3;
  • hanno spese riconosciute superiori ai redditi computabili (condizione economica).

Non ricevono le prestazioni transitorie le persone che:

  • hanno diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI;
  • hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione prima del compimento dei 55 anni.

Le prestazioni transitorie constano della prestazione transitoria annua e del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.

Sono fissate in funzione del bisogno e versate fino a un importo massimo annuo di 44 123 franchi per le persone sole e di 66 184 franchi per le coppie sposate (limite massimo delle prestazioni transitorie).

Per le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsati annualmente al massimo 5 000 franchi per le persone sole e 10 000 franchi per le coppie sposate, fino al raggiungimento dell’importo massimo delle prestazioni transitorie.

Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (importo annuo)

Per gli importi valgono gli importi della Prestazioni transitoria federale.

Spese per l’alloggio

Per gli importi valgono gli importi della Prestazioni transitoria federale.

Altre spese riconosciute

Sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

  • le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile;
  • l’importo per l’assicurazione malattie obbligatoria, che corrisponde al premio effettivo, ma al massimo al premio medio cantonale o regionale;
  • i contributi ad AVS, AI e IPG;
  • le spese professionali, fino a concorrenza del reddito lordo da attività lucrativa;
  • i contributi di mantenimento versati in virtù del diritto di famiglia, come ad esempio gli alimenti;
  • i contributi per il mantenimento facoltativo della previdenza professionale.

Contatto con il mondo del lavoro

I beneficiari di prestazioni transitorie devono proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro. Sono riconosciuti ad esempio i seguenti sforzi e impegni:

  • collocamento volontario tramite l’ufficio regionale di collocamento (URC);
  • lettere di candidatura;
  • partecipazione a misure di reintegrazione;
  • volontariato;
  • partecipazione a corsi di lingue;
  • coaching;
  • cura e assistenza a familiari o conoscenti.

Computo dei redditi e modalità di calcolo delle spese

Per quanto riguarda il computo dei redditi, le modalità di calcolo edlle spese riconosciute e gli obblighi dei beneficiari ci si rifà alla Legge federale.

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